ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

"A.Q.U.I.S" (Associazione per la qualità delle università italiane statali")

PUNTO I

- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE -

Ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice civile è costituita un'Associazione denominata "A.Q.U.I.S." (in seguito l' "Associazione")

PUNTO II

- STATUTO -

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e, per quanto da esso non regolato, dalle norme del Codice Civile relative alle Associazioni.

ART. 1 - Costituzione e natura dell'Associazione
  1. L'Associazione è' costituita ed opera in forma di associazione disciplinata dagli art. 14 e seguenti del Codice civile.
  2. Sono soci dell' Associazione, secondo le disposizioni del successivo art. 4, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali costituenti nonché quelli che successivamente chiedono di farne parte sulla base di prerequisiti definiti da indicatori oggettivi.
  3. Ai fini degli adempimenti associativi le istituzioni universitarie che fanno parte dell'Associazione sono rappresentate dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
  4. La sede dell'Associazione è presso l'Ateneo di cui è rettore il Presidente pro-tempore.
ART. 2 - Durata
  1. L'Associazione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di costituzione. Tale termine potrà essere prorogato di quinquennio in quinquennio con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria degli Associati, previa deliberazione dei rispettivi Organi collegiali.
  2. In caso di rinnovo, l'Associazione prosegue solo tra gli Associati che avranno espresso voto favorevole alla prosecuzione, mentre gli altri Associati si intendono receduti alla data della scadenza ed a loro si applicherà quanto previsto all'art. 6.
ART. 3 - Scopi dell'Associazione
  1. L'Associazione non persegue scopi di lucro.
  2. Sono finalità dell'Associazione:
    a. il perseguimento di obiettivi di valorizzazione degli Atenei pubblici e di promozione della qualità degli studi, della ricerca scientifica e della efficienza gestionale ed organizzativa;
    b. la proposizione di strategie comuni per la definizione di obiettivi e programmi con riferimento ai principali temi che riguardano le attività e l'organizzazione degli Atenei, ed in particolare:
    • autonomia della governance;
    • efficacia dell'azione amministrativa;
    • efficienza dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
    • sperimentazione di nuove modalità di reclutamento del personale.
  3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione, su conforme delibera dell'Assemblea generale, può aderire a specifiche iniziative altrui, partecipare in enti, organismi e società, sottoscrivere accordi e convenzioni a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della Associazione.
ART. 4 - Composizione dell'Associazione
  1. Possono essere soci della dell'Associazione le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali che sottoscrivono il "Manifesto del Bologna Forum" (Allegato) e corrispondono alle caratteristiche indicate dall'art.1 comma 2 così come puntualmente specificate di anno in anno dall'Assemblea con proprio atto deliberativo.
ART. 5 - Obblighi degli Associati
  1. Gli Associati, per tutta la durata della partecipazione all'Associazione, si impegnano al rispetto dello Statuto e degli orientamenti assunti dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.
  2. Gli Associati si impegnano al versamento del contributo annuale, determinato dall'Assemblea ordinaria.
  3. La posizione di Associato non è trasferibile.
ART. 6 - Recesso degli Associati
  1. Ciascun Associato ha diritto di recedere dall'Associazione, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente dell'Associazione.
  2. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
  3. Nel caso di recesso, o esclusione deliberata dall'Assemblea straordinaria, gli Associati non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione
ART. 7 - Organi
  1. Sono organi dell' Associazione:
    • l'Assemblea degli Associati;
    • il Presidente;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 8 - Assemblea degli Associati
  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci rappresentati dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.
  3. L'Assemblea è convocata di norma una volta al trimestre e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano, per iscritto, almeno tre Rettori.
  4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria in relazione alle materie trattate e potrà essere convocata in prima ed in seconda convocazione.
  5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Associati presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti, purché in numero non inferiore a tre, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Associati presenti. Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, sono necessarie la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti degli Associati.
  6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Essa nomina un Segretario scelto anche tra soggetti non membri dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  7. I Rettori possono farsi rappresentare in Assemblea dal Pro-Rettore, o da un docente dell'Ateneo, munito di apposita delega scritta
  8. Per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ogni partecipante ha diritto ad un voto.
  9. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno tre dei presenti oltre che nel caso dell'elezione del Presidente.
ART. 9 - Competenze dell'Assemblea
  1. Spetta all'Assemblea ordinaria:
    • deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione, nonché sui pareri che questa intende fornire;
    • approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione sottoposti dal Presidente;
    • nominare il Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e stabilirne gli eventuali compensi;
    • deliberare su: interventi e iniziative che impegnino la responsabilità dell'Associazione, la promozione e la partecipazione in enti, organismi e società; la definizione di accordi, intese e convenzioni, previa verifica della congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;
    • deliberare sull'accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti;
    • deliberare, su proposta del Presidente, l'eventuale variazione dell'importo della quota associativa annuale;
    • definire i limiti entro i quali il Presidente può assumere impegni di spesa in relazione a quanto disposto all'art. 10;
    • deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente e che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria
  2. Spetta all'Assemblea straordinaria:
    • procedere alla nomina ed alla revoca del Presidente;
    • deliberare l'eventuale proroga della durata dell'Associazione;
    • definire gli indicatori oggettivi dei prerequisiti necessari per l'ammissione di nuovi soci e i criteri di eventuale esclusione di soci per i quali tali requisiti siano venuti a mancare;
    • verificare e convalidare il possesso dei requisiti per l'ammissione di nuovi soci o esclusione di soci;
    • deliberare le modifiche statutarie;
    • deliberare lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto disposto all'art. 15.
  3. L'Assemblea per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Decano. La qualifica di Decano spetta al componente dell'Assemblea in possesso della maggiore anzianità nella carica di Rettore; in caso di parità, vale la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario. In caso di perdurante parità, vale l'anzianità anagrafica.
  4. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito dal successivo art. 10, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.
ART. 10 - Presidente
  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea in seduta straordinaria. L'elezione alla carica di Presidente, si svolge a scrutinio segreto e si tiene entro il mese di settembre.
  2. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti degli Associati. La carica ha durata biennale e non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.
  3. Il Presidente:
    • convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, salvo quanto stabilito dall'art. 9 circa le competenze del Decano;
    • assicura l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati;
    • ha la rappresentanza legale della Associazione;
    • rappresenta eventualmente in giudizio la Associazione, ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela dei diritti dell'Associazione; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti;
    • sottopone all'Assemblea ordinaria il bilancio di previsione nonché il bilancio d'esercizio, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori;
    • sottopone all'Assemblea ordinaria l'eventuale variazione dell'importo della quota associativa annuale;
    • sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, alle attività ed alla gestione complessiva dell'Associazione;
    • nomina il Vice Presidente.
  4. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti definiti dall'Assemblea.
ART.11 - Vice-Presidente
  1. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea.
  2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.
ART. 12 - Collegio dei Revisori
  1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Assemblea ordinaria.
  2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.
  3. L'Assemblea ordinaria nomina Presidente del Collegio dei Revisori uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.
  4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi, depositandone copia presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione degli stessi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.
  5. Le riunioni del Collegio ed i relativi rilievi devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente del Collegio.
ART. 13 - Finanziamento, patrimonio e proventi
  1. Tutti gli associati provvedono al finanziamento dell'Associazione versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria.
  2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito: ai contributi degli Associati, dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti; da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.
  3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo: delle quote associative annuali; dei redditi dei beni patrimoniali, delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici o privati, imprese e associazioni.
  4. L'Associazione, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole dell'Assemblea.
  5. E' vietata la distribuzione degli eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione.
ART. 14 - Esercizio sociale
  1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea ordinaria. Il bilancio, redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione, deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, oppure, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni.
  2. Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Presidente predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea ordinaria.
ART. 15 - Scioglimento
  1. L'Associazione si scioglie nei seguenti casi: a) decorrenza del termine di durata previsto; b) sopravvenuta impossibilità tecnica o finanziaria a perseguire lo scopo dell'Associazione ovvero continuata inattività dell'Assemblea; c) delibera dell'Assemblea straordinaria.
  2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Associazione non può compiere nuove operazioni ed il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea straordinaria per la nomina del liquidatore. L'Associazione sceglie quest'ultimo tra i dottori commercialisti, determinandone il compenso.
  3. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno devolute ad enti, istituzioni ovvero altri soggetti giuridici non aventi scopo di lucro e che perseguano finalità analoghe.
ART. 16
Alle attività della Associazione sono aperte, anche agli altri Atenei italiani statali o non statali, ivi comprese le istituzioni universitarie ad ordinamento speciale.

PUNTO III

- ADESIONI -

  1. Premesso che ai sensi dell'art.1, comma 2, e dell'art. 4 dello Statuto sopra riportato, sono considerati soci dell'Associazione le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali costituenti, nonché quelli che successivamente chiedono di farne parte sulla base di prerequisiti definiti da indicatori oggettivi specificati annualmente dall'Assemblea, al fine di consentire le adesioni all'Associazione, viene stabilito che il presente atto costitutivo costituisce contratto aperto all'adesione ai sensi e per gli effetti dell'art.1332 del Codice Civile.
  2. Nel corso del primo anno dalla registrazione della presente scrittura, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo è offerta alle Università statali denominate Università Politecnica delle Marche, Università di Bologna, Università della Calabria, Università di Chieti, Università di Ferrara, Università di Lecce, Università di Milano, Università di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Modena e Reggio, Università di Padova, Università di Perugia, Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, Università di Salerno, Politecnico di Torino, Università di Torino, Università di Trento, Università di Verona per le quali sono stati accertati nel corso dell'anno 2006 la presenza delle seguenti caratteristiche: una "produttività" superiore alla media delle università statali italiane e il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti: reputazione internazionale, dimensione adeguata per operare in ambito internazionale, sostenibilità finanziaria delle previsioni del rispettivo bilancio.
  3. A seguito della prima sottoscrizione, onde consentire l'adesione di cui sopra, verrà garantita l'opportuna conoscibilità e diffusione del presente contratto, mediante avviso per estratto, contenente quanto meno gli articoli 1 e 2 dello Statuto.
  4. Decorso un anno dalla registrazione della presente scrittura, la richiesta di adesione all'Associazione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente, a firma del legale rappresentante dell'Istituzione richiedente, accompagnata dalla delibera ritualmente assunta e dalla dimostrazione del possesso dei prerequisiti di cui all'art.4.

PUNTO IV

- SPESE ED IMPOSTE -

Le spese della presente scrittura, sua registrazione, annesse e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione o, in mancanza, delle Istituzioni sottoscritte.

PUNTO V

- DEPOSITI IN ATTI DI NOTAIO -

Decorso il ……………, il presente contratto potrà essere depositato con apposito verbale tra gli atti del Notaio………….. ad iniziativa e cura del Presidente dell'Associazione.

AQUIS - Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali