Le anomalie del regolamento di ANVUR rispetto alle sue consorelle europee

di Giovanni Azzone

Il regolamento dell'ANVUR appare del tutto anomalo rispetto a quanto avviene nei principali paesi europei, in particolare in quelli (Inghilterra, Germania e Francia) di dimensioni paragonabili alla nostra e caratterizzati da un numero maggiore di Atenei nelle prime posizioni dei ranking interna-zionali rispetto all'Italia.

I punti più critici riguardano:

  1. il campo di attività dell'Agenzia;
  2. la composizione del Consiglio Direttivo;
  3. il grado di autonomia.
Nel seguito essi vengono affrontati con riferimento alle attività di valutazione in ambito universitario; considerazioni sostanzialmente analoghe valgono peraltro anche per la valutazione degli enti di ricerca (in generale, apparirebbe preferibile articolare le attività dell'Agenzia in due sezioni, l'una relativa alle università e l'altra agli Enti di ricerca).

1. Il campo di attività dell'Agenzia

Le valutazioni attribuite all'Agenzia dall'attuale regolamento fanno riferimento a quattro diverse unità di analisi:

  • le università;
  • le singole strutture interne agli Atenei (facoltà e dipartimenti);
  • i singoli "prodotti" (progetti di ricerca e corsi di studio, visto che all'ANVUR viene affidato l'accreditamento dei corsi di studio);
  • i singoli docenti, con cadenza quinquennale.
In nessuna parte del mondo a una stessa Agenzia di valutazione vengono affidati congiuntamente tanti compiti. Il sistema inglese, ad esempio, affida al HEFCE la valutazione delle università, men-tre assegna alla Quality Assurance Agency for Higher Education la definizione degli standard per i corsi di studio; in Francia, il CNE si limita a valutare gli Atenei; in Germania l'Akkreditierungsrat ha il compito fondamentale di definire i criteri per l'accreditamento dei corsi di studio e di accredi-tare le singole agenzie che, in concorrenza tra di loro, effettuano tale accreditamento (la soluzione tedesca è coerente con la struttura federale dello Stato).
In tutti i casi, i compiti attribuiti all'ANVUR non sono minimamente comparabili con quelli di alcun altra realtà e appaiono del tutto incompatibili con le risorse disponibili e con l'autonomia degli Atenei.

Occorrerebbe quindi focalizzare l'attività dell'ANVUR sulla sola valutazione delle università, delle facoltà e dei dipartimenti universitari, con riferimento in particolare a:

  • risultati dell'attività di ricerca;
  • coerenza tra le risorse disponibili e l'offerta didattica.
Nel caso si voglia introdurre in Italia una politica di accreditamento dei corsi di studio, questa dovrebbe essere affidata a una diversa struttura o, come in Germania, a una pluralità di soggetti che l'ANVUR potrebbe al più accreditare.

2. La composizione del Consiglio Direttivo

La composizione del Consiglio Direttivo, oltre a prevedere modalità di nomina estremamente farraginose, impone l'incompatibilità "con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane o straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio Direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura" (art. 9, comma6). Queste incompatibilità rischiano di limitare moltissimo le possibili scelte per la composizione del Consiglio Direttivo, quando non a selezionare persone prive di competenze adeguate all'incarico. Esse sono state motivate, in fase di predisposizione del regolamento, dalla presunta ne-cessità di conformarsi agli standard definiti dall'ENQA (cfr. punto successivo). In realtà, gli standard non prevedono in alcun modo regole sulla composizione del Consiglio Direttivo; non a caso incompatibilità di questo genere non sono previste in nessuna delle principali realtà continentali. Ad esempio, in Inghilterra i "candidati sono identificati sulla base dell'esperienza in ambito universitario, aziendale o professionale"; fanno così normalmente parte del Board dell'HEFCE alcuni Rettori universitari in carica, cui è richiesto soltanto di sottoscrivere un codice di comportamento.

Occorrerebbe quindi rimuovere le incompatibilità e piuttosto richiedere - quali elementi curriculari rilevanti - l'avere, o avere avuto, concreta esperienza di governo o di amministrazione di organismi universitari, e dunque conoscenza appropriata della realtà di riferimento.

3. Il grado di autonomia

La Conferenza di Bergen ha ufficialmente sancito l'adozione in ambito comunitario di "standard e linee guida comuni per la quality assurance nell'istruzione superiore" proposti dall'ENQA.
Tali standard si articolano in:

  • Standard for internal quality assurance, che definiscono le caratteristiche dei sistemi adottati dalle singole università; si riferiscono, in particolare, alla politica e alla procedure per la quality assurance, al sistema di monitoraggio, alla valutazione da parte degli studenti, ai sistemi per la qualità della docenza, ai servizi per gli studenti, al sistema informativo e alle caratteristiche dell'informazione fornita all'esterno;
  • Standard for external quality assurance, che definiscono le modalità con cui si esamina dall'esterno il sistema adottato da un'università. Si fa qui riferimento alle modalità di analisi dei sistemi di quality assurance adottati internamente dagli Atenei, alle caratteri-stiche della procedure di analisi esterna, ai criteri di decisione, alla necessità di correlare i processi di analisi agli obiettivi, alle modalità di reporting e follow-up, alle caratteristiche delle revisioni periodiche e alla necessità di analisi sistemiche;
  • Standard for external quality assurance agencies. Si fa qui riferimento agli elementi che devono caratterizzare chi si occupa in ciascun paese di quality assurance.
E' utile analizzare puntualmente questi ultimi standard, per comprendere quali vincoli esistano alla progettazione del sistema che dovrebbe essere adottato in Italia.
ENQA individua otto diverse caratteristiche che devono essere presenti nelle agenzie di quality assurance:
  • L'adozione degli standard ENQA for external quality assurance;
  • Lo status: le agenzie devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità pubbliche competenti;
  • La necessità che le agenzie svolgano le proprie attività in modo continuativo;
  • La disponibilità di risorse umane e finanziarie adeguate;
  • La presenza di una missione definita e nota al pubblico;
  • L'indipendenza, nel senso che le agenzie devono essere autonome nelle proprie attività e che le conclusioni e raccomandazioni contenuti nei loro report non possono essere influenzate dalle università né dal Ministero;
  • I criteri adottati devono essere predefiniti e noti e comprendere normalmente una autovalutazione iniziale, l'assessment da parte di un gruppo di esperti esterni; la pubblicazione di un report contenente decisioni e raccomandazioni, una procedura di follow-up;
  • La presenza di procedure interne che assicurino l'accountability.

Come si vede, tutti questi elementi sono assolutamente generali e non dipendono dall'assetto istituzionale dell'agenzia, con l'eccezione dell'indipendenza. In questo senso, il regolamento dell'ANVUR presenta un ulteriore problema. In più punti, infatti, esso individua puntualmente i criteri e le metodologie (cfr. ad esempio l'art. 4; comma 2); le prescrizioni, pur essendo spesso generiche, affrontano l'unico tema che non dovrebbe essere preso in considerazione, poiché il governo e il parlamento non possono indicare a un consiglio di esperti come debba essere svolta l'attività di valutazione.

Occorre eliminare dal regolamento dell'ANVUR ogni riferimento ai criteri e ai metodi che l'Agenzia deve adottare in fase di valutazione.

AQUIS - Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali