Il regolamento dell'ANVUR appare del tutto anomalo rispetto a quanto avviene nei principali paesi europei, in particolare in quelli (Inghilterra, Germania e Francia) di dimensioni paragonabili alla nostra e caratterizzati da un numero maggiore di Atenei nelle prime posizioni dei ranking interna-zionali rispetto all'Italia.
I punti più critici riguardano:
Nel seguito essi vengono affrontati con riferimento alle attività di valutazione in ambito universitario; considerazioni sostanzialmente analoghe valgono peraltro anche per la valutazione degli enti di ricerca (in generale, apparirebbe preferibile articolare le attività dell'Agenzia in due sezioni, l'una relativa alle università e l'altra agli Enti di ricerca).Le valutazioni attribuite all'Agenzia dall'attuale regolamento fanno riferimento a quattro diverse unità di analisi:
Occorrerebbe quindi focalizzare l'attività dell'ANVUR sulla sola valutazione delle università, delle facoltà e dei dipartimenti
universitari, con riferimento in particolare a:
Nel caso si voglia introdurre in Italia una politica di accreditamento dei corsi di studio, questa dovrebbe essere affidata a una
diversa struttura o, come in Germania, a una pluralità di soggetti che l'ANVUR potrebbe al più accreditare.
La composizione del Consiglio Direttivo, oltre a prevedere modalità di nomina estremamente farraginose, impone l'incompatibilità "con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane o straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio Direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura" (art. 9, comma6). Queste incompatibilità rischiano di limitare moltissimo le possibili scelte per la composizione del Consiglio Direttivo, quando non a selezionare persone prive di competenze adeguate all'incarico. Esse sono state motivate, in fase di predisposizione del regolamento, dalla presunta ne-cessità di conformarsi agli standard definiti dall'ENQA (cfr. punto successivo). In realtà, gli standard non prevedono in alcun modo regole sulla composizione del Consiglio Direttivo; non a caso incompatibilità di questo genere non sono previste in nessuna delle principali realtà continentali. Ad esempio, in Inghilterra i "candidati sono identificati sulla base dell'esperienza in ambito universitario, aziendale o professionale"; fanno così normalmente parte del Board dell'HEFCE alcuni Rettori universitari in carica, cui è richiesto soltanto di sottoscrivere un codice di comportamento.
Occorrerebbe quindi rimuovere le incompatibilità e piuttosto richiedere - quali elementi curriculari rilevanti - l'avere, o avere avuto, concreta esperienza di governo o di amministrazione di organismi universitari, e dunque conoscenza appropriata della realtà di riferimento.
La Conferenza di Bergen ha ufficialmente sancito l'adozione in ambito comunitario di "standard e linee guida comuni per la quality
assurance nell'istruzione superiore" proposti dall'ENQA.
Tali standard si articolano in:
Come si vede, tutti questi elementi sono assolutamente generali e non dipendono dall'assetto istituzionale dell'agenzia, con l'eccezione dell'indipendenza. In questo senso, il regolamento dell'ANVUR presenta un ulteriore problema. In più punti, infatti, esso individua puntualmente i criteri e le metodologie (cfr. ad esempio l'art. 4; comma 2); le prescrizioni, pur essendo spesso generiche, affrontano l'unico tema che non dovrebbe essere preso in considerazione, poiché il governo e il parlamento non possono indicare a un consiglio di esperti come debba essere svolta l'attività di valutazione.
Occorre eliminare dal regolamento dell'ANVUR ogni riferimento ai criteri e ai metodi che l'Agenzia deve adottare in fase di valutazione.